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Sez. 1, Sentenza n. 514 del 23/02/1987 Cc. (dep. 03/04/1987) Rv. 175537 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IN GENERE - I.V.A. - RILASCIO O UTILIZZO DI DOCUMENTI CONTRAFFATTI O ALTERATI - DISTINTE FIGURE DI REATO - LUOGHI DI ACCERTAMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175537-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IN GENERE - I.V.A. - RILASCIO O UTILIZZO DI DOCUMENTI CONTRAFFATTI O ALTERATI - DISTINTE FIGURE DI REATO - LUOGHI DI ACCERTAMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE.*

Nella previsione di cui all'art. 4 n. 1 decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. In legge 7 agosto 1982, n. 516 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) sono descritti e sanzionati due diversi comportamenti: quello del rilascio e quello della "utilizzazione" di bolle di accompagnamento o di altri documenti. Tali comportamenti sono integrati da attività naturalisticamente eterogenee e non necessariamente coincidenti o confluenti, essendo ipotizzabile un atto di rilascio di documento contraffatto o alterato, senza necessità di sua successiva "utilizzazione" da parte di altri; o - viceversa - una utilizzazione di documento rilasciato all'origine "genuino" ed alterato o contraffatto successivamente dal solo disponente. Deve pertanto ritenersi che il "rilascio" o la "utilizzazione" integrano due distinte figure di reato, separatamente addebitabili agli autori dei relativi comportamenti, configurando autonome figure criminose in rapporto di specialità e, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di necessario concorso tra rilasciante ed utilizzatore anche nei casi in cui una parte di attività, eventualmente concordata tra i due soggetti, risulti in concreto coincidente. Da ciò consegue che i due distinti reati di "rilascio" e di "utilizzazione" vanno separatamente conosciuti dai giudici che risultano rispettivamente competenti a loro riguardo secondo i criteri ordinari; e cioè, versandosi qui in ipotesi di reati finanziari, dai giudici dei luoghi - eventualmente diversi - di accertamento dei due distinti illeciti, ai sensi dell'art. 21 legge 7 gennaio, 1929 n. 4.*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)