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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 16227 del 24/09/2012 (Rv. 623616 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Procedimenti giurisdizionali riguardanti la protezione internazionale dello straniero - Impugnazione della decisione di primo grado - Legittimazione del Ministero degli Interni - Reclamo proposto dopo il 7 agosto 2009 - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623616-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nei procedimenti giurisdizionali riguardanti la protezione internazionale dello straniero, l'impugnazione della pronuncia di primo grado da parte del Ministero degli Interni è ammissibile, in virtù del principio "tempus regit actum", ancorché il Ministero non abbia partecipato al primo grado di giudizio, qualora il reclamo sia proposto a far data dall'8 agosto 2009, tempo di entrata in vigore dello "jus superveniens" che ha configurato il Ministero stesso quale parte del procedimento (art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, novellato dall'art. 1, comma 13, della legge n. 94 del 2009).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)