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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7781 del 05/04/2011 (Rv. 617362 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza pronunciata dal giudice di rinvio - Mezzi di impugnazione - "Jus superveniens" - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617362-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La natura c.d. "chiusa" del giudizio di rinvio - il quale integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria - non comporta alcuna deroga al generale principio di diritto processuale "tempus regit actum", in virtù del quale l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio. Ne consegue che la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di rinvio deve essere impugnata con il mezzo previsto dalla legge vigente al momento dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione ed ordinanza ingiunzione in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace pubblicata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il cui art. 26, modificando l'art. 23 della citata legge n. 689, ha introdotto, senza distinzioni di sorta, la regola della appellabilità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)