Sez. 3, Sentenza n. 23201 del 21/03/2003 Cc. (dep. 27/05/2003) Rv. 225307 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Incendio boschivo - Nozione - Aree interessate - Reato di cui all'art. 10 della legge n. 353 del 2000 - Configurabilità.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE
Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 353 art. 2, Legge 21/11/2000 num. 353 art. 11, Cod. Pen. art. 423 bis, Legge 21/11/2000 num. 353 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)