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Sez. 1, Sentenza n. 25935 del 30/04/2001 Cc. (dep. 26/06/2001) Rv. 219589 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) - Nozione di "incendio boschivo" - Elemento oggettivo - Indicazione.
Stato
decisa il 2001-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219589-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE

L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 <<bis>> cod. pen., introdotto dal decreto legge n. 220 del 2000, conv. nella legge n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a <<boscaglia>>, <<sterpaglia>> e <<macchia mediterranea>>, atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene primario e insostituibile della vita, e che la legge 21 novembre 2000, n. 353, all'art. 11, ha riprodotto proprio il testo dell'art. 423 <<bis>> cod. pen. in un' altra disposizione (art. 2) che definisce l'incendio boschivo come un fuoco con suscettività ad espandersi su <<aree boscate, cespugliate o arborate>> nonché su <<terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree>>.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 bis, Decreto Legge 04/08/2000 num. 220 art. 1, Legge 06/10/2000 num. 275, Legge 21/11/2000 num. 353 art. 2, Legge 21/11/2000 num. 353 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)