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Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2011 (Rv. 616457 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Domanda principale e riconvenzionale - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. sulla principale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616457-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater cod. proc. civ., può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la "ratio" di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)