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Sez. 5, Sentenza n. 13916 del 28/05/2008 (Rv. 603743 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Avviso di liquidazione - Luogo di notificazione - Discordanza tra le risultanze dell'amministrazione finanziaria e quelle degli atti dello stato civile - Prevalenza attribuita dal giudice di merito alle seconde - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603743-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Ai fini dell'accertamento della validità della notifica di un avviso di liquidazione, nel caso di discordanza tra il domicilio del contribuente risultante dagli atti in possesso dell'amministrazione quello risultante dalle certificazioni dello stato civile, attribuire preferenza agli uni piuttosto che alle altre è questione di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (nella specie, il giudice di merito aveva annullato per difetto di notifica un avviso di liquidazione, ritenendo di trarre la prova della residenza del contribuente dalle risultanze degli atti dello stato civile da quest'ultimo prodotti, piuttosto che dai documenti prodotti dall'amministrazione. La S.C. ha ritenuto adeguata tale motivazione, e conseguentemente rigettato l'impugnazione proposta dall'erario).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)