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Sez. 5, Sentenza n. 14475 del 29/09/2003 (Rv. 567217 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Esecuzione mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione nel relativo albo - Ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567217-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Con riguardo alla notificazione dell'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro, ai sensi dell'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall'art. 52, terzo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la notificazione, che deve essere eseguita - ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ.- (salvo il caso di consegna dell'atto in mani proprie) nel comune di domicilio fiscale del destinatario, è ritualmente effettuata, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mediante il deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del comune di domicilio fiscale, atteso che l'irreperibilità del contribuente, che consente il ricorso ad un tale eccezionale procedimento di notificazione, si realizza unicamente nell'ipotesi in cui sia impossibile eseguire la consegna della copia dell'atto al destinatario, nei luoghi nei quali la legge presume che lo stesso possa essere rinvenuto(Fattispecie relativa a notifica di avviso di liquidazione effettuata, ai sensi dell'art. 140 cit., dopo l'accesso del messo comunale nel luogo erroneamente dichiarato dagli acquirenti nell'atto di compravendita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)