Sez. 6, Sentenza n. 4060 del 03/11/2000 Cc. (dep. 22/11/2000) Rv. 217489 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Attività diretta a far uscire dal territorio nazionale immigrati clandestini - Illiceità - Esclusione - Fondamento.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, non costituisce reato la condotta di chi, senza essere concorso nella attività illecita diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, ovvero senza favorirne la permanenza, si adoperi per favorire la uscita dal territorio nazionale di stranieri clandestini, atteso che l'art. 10 della legge n. 40 del 1998 non prevede come reato - a differenza dell'art. 12 l. n. 143 del 1986, abrogata - l'attività di intermediazione di movimenti illeciti, o comunque clandestini, di lavoratori migranti, che non si risolvono nel favorire materialmente il loro ingresso o la loro permanenza nello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 10, Legge 30/12/1986 num. 943 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)