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Sez. 3, Sentenza n. 13721 del 18/10/1999 Ud. (dep. 01/12/1999) Rv. 214821 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Attività diretta a favorire l'ingresso illegale degli stranieri in Italia - Reato previsto dall'art. 10 delle legge n. 40 del 1998 - Comprende ed assorbe ogni precedente specifica fattispecie delittuosa - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214821-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'ipotesi di reato di cui all'art. 10 della legge 6 marzo 1998 n. 40, che sanziona il fatto di chi compie attività dirette a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, comprende ed assorbe, per la sua genericità, tutte le precedenti fattispecie delittuose, ivi compresa l'intermediazione prima prevista come reato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1986 n. 943. Pertanto l'abrogazione di quest'ultima norma, ad opera dell' art. 46 della legge n. 40, ha natura puramente formale ed è diretta ad eliminare, per il futuro, possibili conflitti tra norme penali che prevedono lo stesso fatto, ma non implica alcuna depenalizzazione del reato previsto dalla norma abrogata. Conseguentemente il problema dell'applicazione ai fatti anteriori della vecchia o della nuova disciplina deve essere risolto con la applicazione della norma più favorevole, ai sensi dell' art. 2 cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 10, Legge 30/12/1986 num. 943 art. 12, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)