Sez. 2, Sentenza n. 2090 del 12/07/1974 (Rv. 370390 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - OPERATIVITA DEL DIVIETO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - OPERATIVITA DEL DIVIETO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il divieto di proporre domande nuove in appello, ispirato al principio del rispetto del doppio grado di giurisdizione e della lealta del contraddittorio, riguarda unicamente le questioni riservate al potere dispositivo delle parti e non anche quelle che, dovendo essere rilevate ex officio, possono essere prospettate per la prima volta in appello. (nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che la nullita di un contratto della pa per difetto della Forma scritta ad substantiam debba essere rilevata d'ufficio e che rispetto a detta nullita possa essere formulata una specifica domanda per la prima volta in grado di appello senza violazione dell'art 345 cod proc civ e con l'unica preclusione derivante da un eventuale giudicato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)