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Sez. 2, Sentenza n. 2523 del 24/07/1972 (Rv. 360021 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO - CONDIZIONE DI EFFICACIA - APPROVAZIONE - CON MODIFICHE - DELIBERAZIONE DELLE MODIFICHE DA PARTE DEL COMUNE - SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360021-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO - CONDIZIONE DI EFFICACIA - APPROVAZIONE - CON MODIFICHE - DELIBERAZIONE DELLE MODIFICHE DA PARTE DEL COMUNE - SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE - NECESSITA.*

I regolamenti comunali di edilizia divengono esecutivi se, dopo la prescritta approvazione dell'autorita tutoria, siano portati a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione, da eseguirsi con l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, essendo tale pubblicazione un requisito che completa il procedimento amministrativo di formazione del regolamento e, quindi, condizione necessaria per la sua efficacia e obbligatorieta. Tale principio e applicabile anche nell'ipotesi in cui, approvato dal ministero dei lavori pubblici con soppressioni e modifiche un regolamento edilizio (nella specie, quello del 29 dicembre 1656 del comune di laigueglia), gli organi comunali provvedano a deliberare le soppressioni e le aggiunte. (V 295'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Regol. Locale 20/12/1956, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)