Sez. 2, Sentenza n. 706 del 26/01/1987 (Rv. 450406 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - APPROVAZIONE - APPROVAZIONE MINISTERIALE CON MODIFICHE OD AGGIUNTE - VALORE - DELIBERAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DELLE MODIFICHE ED AGGIUNTE - NECESSITÀ - MANCATO INSERIMENTO DELLE MODIFICHE ED AGGIUNTE NEL TESTO DELLE NORME REGOLAMENTARI ALLEGATO ALLA DELIBERA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO EDILIZIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - APPROVAZIONE - APPROVAZIONE MINISTERIALE CON MODIFICHE OD AGGIUNTE - VALORE - DELIBERAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DELLE MODIFICHE ED AGGIUNTE - NECESSITÀ - MANCATO INSERIMENTO DELLE MODIFICHE ED AGGIUNTE NEL TESTO DELLE NORME REGOLAMENTARI ALLEGATO ALLA DELIBERA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO EDILIZIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA.*
L'approvazione di un regolamento edilizio comunale da parte della autorità ministeriale condizionatamente al recepimento di modifiche od aggiunte; comporta secondo il meccanismo della "condicio iuris" gli stessi effetti dell'approvazione pura e semplice del regolamento dalla data in cui l'apposito organo comunale abbia fatto proprie le modifiche ed aggiunte suggerite, a nulla rilevando che queste, per mero errore materiale, non siano state inserite nel testo delle norme regolamentari allegato alla delibera. (in forza del principio enunciato nella massima, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il regolamento edilizio di Castellammare di Stabia adottato dal consiglio comunale con delibera n. 85 del 7 aprile 1959 e approvato dal decreto interministeriale n. 7212 del 18 marzo 1960, con la prescrizione di modifiche all'art. 13 del regolamento stesso e di due aggiunte all'annesso programma di fabbricazione, è divenuto operante dal 29 luglio 1960, data in cui il consiglio comunale, a ratifica di una delibera di giunta del 22 giugno 1960 ebbe a coordinare in un testo unico le norme regolamentatrici originarie e le modifiche ed aggiunte prescritte dal decreto interministeriale, richiamando queste ultime "per relationem" senza inserirle espressamente nel testo unico). (V 6197/84, mass n 437841; (V 2523/72, mass n 360021; (V 2523/72, mass n 360020; (V 255/71, mass n 349707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)