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Sez. L, Sentenza n. 4741 del 17/04/1992 (Rv. 476878 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova | Consulenza tecnica d'ufficio di primo grado - Adesione del giudice di appello nonostante le specifiche censure in sede d'impugnazione - Obbligo di motivazione della sentenza - Portata.
Stato
decisa il 1992-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476878-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova

In materia di assegno ordinario d'invalidità o di pensione ordinaria d'inabilità (artt. 1 e 2 legge 12 giugno 1984 n. 224), l'obbligo del giudice di appello di motivare la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, investite da specifiche censure in sede d'impugnazione, non può ritenersi assolto da una motivazione costituita da mere espressioni di stile, specie se risultanti da un modulo prestampato o ciclostilato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)