Sez. L, Sentenza n. 347 del 13/01/1995 (Rv. 489666 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA | Adesione del giudice alle conclusioni del consulente di primo grado - Motivazione con espressioni di stile a fronte di specifiche censure - Insufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA
In materia di assegno ordinario di invalidità o di pensione ordinaria di inabilità, l'obbligo del giudice d'appello di motivare la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, investito da specifiche censure in sede di impugnazione, non può ritenersi assolto da una motivazione costituita da mere espressioni di stile, specie se risultanti da un modulo prestampato o ciclostilato, dovendo al contrario tale giudice fornire una motivazione del suo convincimento rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)