Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 09/03/1992 (Rv. 476138 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami | Elezioni municipali - Controversie relative - Gravame - Notificazione al pubblico ministero presso il giudice "a quo" - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Necessità.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami
Nelle controversie in materia di elezioni municipali, l'omissione della notificazione del gravame anche al pubblico ministero presso il giudice "a quo" (notificazione resa necessaria dalla spettanza a detto ufficio del potere d'impugnazione), non determina improcedibilità dell'appello, ma impone di disporre l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. (applicabile in difetto di diversa previsione nella disciplina del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 348, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)