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Sez. 6, Sentenza n. 5218 del 10/03/1993 Ud. (dep. 20/05/1993) Rv. 194020 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - In genere | Aggravante della commissione del fatto da parte del custode - Comunicabilità ai concorrenti - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/194020-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - In genere

Nell'ipotesi di concorso di persone nel delitto di violazione dei sigilli, la qualità di custode che, ai sensi del secondo comma dell'art. 349 cod. pen., aggrava il reato, si comunica ai concorrenti, con il solo temperamento, introdotto dall'art. 1 della legge n. 19 del 1990 (che ha modificato l'art. 59 stesso codice), della necessità che essi ne abbiano conoscenza, o la ignorino colpevolmente, o la ritengano inesistente per errore derivante da colpa. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che le circostanze inerenti alle qualità personali del colpevole non rientrano tra quelle delle quali l'art. 118 cod. pen. esclude la comunicabilità ai correi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 118, Cod. Pen. art. 349 com. 2 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 1, Legge 07/02/1990 num. 19 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)