diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5053 del 03/10/1979 (Rv. 401699 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - ATTUAZIONE IN FUNZIONE DELL'INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA LIBERTA SINDACALE E DELLE SUE ESPRESSIONI DI ORGANIZZAZIONE E DI ATTIVITA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SCIOPERO DI SOLIDARIETA.*
Stato
decisa il 1979-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401699-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - ATTUAZIONE IN FUNZIONE DELL'INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA LIBERTA SINDACALE E DELLE SUE ESPRESSIONI DI ORGANIZZAZIONE E DI ATTIVITA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SCIOPERO DI SOLIDARIETA.*

Il diritto di sciopero viene legittimamente esercitato anche quando, non inerendo strettamente a rivendicazioni contrattuali, sia attuato - nel rispetto dell'assetto e dei valori costituzionali - in funzione dell'interesse dei lavoratori alla realizzazione di quei beni che trovano riscontro e tutela proprio nella Costituzione e fra i quali beni rientra quello della liberta sindacale e delle conseguenti sue espressioni di organizzazione e di attivita. (nella specie, trattavasi di sciopero di solidarieta a seguito del licenziamento di un lavoratore che aveva svolto attivita di natura sindacale). (V 2283/63, mass n 263518; (V 2036/63, mass n 236141).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)