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Sez. 2, Sentenza n. 2283 del 10/08/1963 (Rv. 263518 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SCIOPERO - IN GENERE - DI SOLIDARIETA - NOZIONE - LIMITI DI LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1963-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263518-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SCIOPERO - IN GENERE - DI SOLIDARIETA - NOZIONE - LIMITI DI LEGITTIMITA.*

Il cosi detto sciopero di solidarieta, di simpatia o di protesta, puo avere un substrato economico e contrattuale, ma, tuttavia, e contraddistinto dalla partecipazione all'estensione dal lavoro di prestatori di opera appartenenti ad altra e diversa categoria professionale, non direttamente interessati alla soluzione dell'insorta questione sindacale. Non ogni e qualsiasi sciopero di solidarieta puo qualificarsi legittimo non potendo obiettivamente giustificarsi l'astensione lavorativa attuata per un semplice e generico intento di solidarieta. Un tale sciopero, effettuato in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolga la sospensione dal lavoro gia in via di svolgimento, puo ritenersi lecito e giustificato unicamente quando sia accertata, in concreto, la esistenza di una comunanza, sia pure indiretta, di interessi, la quale soltanto legittima, ed anzi rende necessaria, l'associazione di tutti gli appartenenti alla categoria interessata in uno sforzo comune per il perseguimento di una piu energica ed inefficace tutela. Al fine quindi di poter qualificare come legittimo uno sciopero di solidarieta, occorre accertare, alla stregua della obiettiva situazione di fatto, la sussistenza dei detti requisiti, e cioe la specie ed il grado del collegamento tra gli interessi economici rispettivamente oggetto della astensione lavorativa gia in atto e del successivo sciopero di solidarieta. (V cost 123/62).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)