diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6602 del 08/11/1983 (Rv. 431326 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO SUBITO DAL LAVORATORE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SINDACALE - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431326-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO SUBITO DAL LAVORATORE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SINDACALE - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'infortunio subito dal lavoratore in occasione dello svolgimento di attività sindacale non è indennizzabile ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, giacché la considerazione che a tale attività - ancorché svolta, ai sensi del primo comma dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970, in un tempo retribuito e nel luogo di lavoro o in altro luogo a questo equiparato - non possa riconoscersi carattere lavorativo fa escludere la configurabilità di un rischio (non generico) connesso, sia pure in via soltanto mediata o indiretta, con lo svolgimento del lavoro. (Conf 4684/82, mass n 422626).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)