Sez. 2, Sentenza n. 961 del 20/03/1957 (Rv. 880538 - 01)
LAVORO (RAPPORTO) - CONTEMPORANEO RECESSO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE - MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PRIORITÀ NELLA NOTIFICAZIONE
LAVORO (RAPPORTO) - CONTEMPORANEO RECESSO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE - MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PRIORITÀ NELLA NOTIFICAZIONE
Il recesso, essendo una dichiarazione di volonta unilaterale e recettizia, non produce effetti se non sia notificato all'altra parte per modo che, nel caso di Atti di recesso incrociantisi, rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore, prevale quello che per primo sia notificato all'altra parte, avverandosi in tale momento la cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)