Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 26/11/1985 Cc. (dep. 21/12/1985) Rv. 171422 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - DETENZIONE - TITOLO ILLEGITTIMO - SANATORIA - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - DETENZIONE - TITOLO ILLEGITTIMO - SANATORIA - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Scaduto il termine di custodia preventiva per una data fase processuale, diviene operante il principio della automaticità della scarcerazione ora per allora, anche se nelle more il titolo sia divenuto legittimo perché il procedimento sia passato alla fase successiva, non essendo operante il termine più lungo previsto per la nuova fase. (Conf mass n 168574).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)