Sez. 1, Sentenza n. 837 del 25/03/1985 Cc. (dep. 02/04/1985) Rv. 168574 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TITOLO ILLEGITTIMO DELLA DETENZIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TITOLO ILLEGITTIMO DELLA DETENZIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Non è configurabile, in tema di durata della custodia cautelare, una Forma di sanatoria con effetto retroattivo della illegittimità del titolo di custodia cautelare. Infatti, nei confronti dell'imputato, che abbia conseguito il diritto alla scarcerazione o per decorrenza dei termini o per assoluzione o revoca del procedimento istruttorio, consegue l'Obbligo, da parte del giudice, di disporre la immediata scarcerazione, in quanto è venuto meno il titolo legittimante la detenzione, per cui quest'ultima potrà essere ripristinata solo nelle forme e nei limiti fissati dall'art. 272, ultimo comma cod. proc. pen., mentre il divieto di scarcerazione dell'imputato ex art. 275 cod. proc. pen. è operante solo per i reati, rispetto ai quali esiste un titolo legittimo di custodia cautelare. Ne consegue che, se è scaduto il termine di custodia previsto per una determinata fase processuale e l'imputato non sia stato scarcerato, diviene operante il principio dell'automaticità della cosidetta scarcerazione ora per allora, anche se nel frattempo il titolo sia divenuto legittimo perché il procedimento è passato alla fase successiva per cui sarebbe operante il termine più lungo previsto per quest'ultima. (V mass n 146441).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)