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Sez. 3, Sentenza n. 31623 del 23/03/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264641 - 01

SPORT | Reato di frode sportiva previsto dal secondo periodo del primo comma dell'art. 1 Legge n. 401 del 1989 - Questione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 25 comma secondo e 117 comma primo Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264641-01

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, secondo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrasto con gli artt. 25, comma secondo e 117, comma primo Cost., laddove prevede una fattispecie incriminatrice "aperta" di frode sportiva, in quanto il concetto "altri atti fraudolenti" deve intendersi caratterizzato dall'artificiosità della condotta e della finalizzazione di questa alla alterazione della competizione, con la conseguenza che, in tale accezione, lo stesso non viola il principio di legalità per indeterminatezza della norma, i cui confini in termini di oggetto materiale, elemento psicologico e nesso causale sono adeguatamente definiti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 117 com. 1, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)