Sez. 2, Sentenza n. 21324 del 29/03/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 237032 - 01
SPORT | Reato di frode sportiva ex art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 - Condotte fraudolente - Nozione - Violazione delle regole del gioco - Sufficienza - Esclusione.
SPORT
Tra gli "altri atti fraudolenti" che integrano, ai sensi dell'articolo 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, il reato di frode sportiva, non rientrano le mere violazioni delle regole di gioco, che sono sanzionabili unicamente dall'ordinamento sportivo, potendo la condotta assumere rilievo penale soltanto ove contenga un "quid pluris", ovvero un artifizio o raggiro che modifichi fraudolentemente la realtà , alterando il corretto e leale risultato della competizione sportiva.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)