Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021 (Rv. 663359 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE | Regime probatorio - Variazioni riconducibili all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente - Diversità - Disciplina di cui agli artt. 1659 e 1661 c.c. - Portata. PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - In genere.
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE
In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.
Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)