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Sez. 1, Sentenza n. 21596 del 20/09/2013 (Rv. 627528 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Enti previdenziali pubblici - Dismissione del patrimonio immobiliare - Immobili di pregio - Art. 3 del d.l. n. 351 del 2011 - Esclusione della riduzione del prezzo del 30% - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627528-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

In tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, laddove, nel riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto di detti beni al prezzo determinato dai commi settimo ed ottavo del medesimo articolo, pari al valore di mercato diminuito del trenta per cento, esclude tale riduzione per gli immobili di pregio, rappresentando un siffatto trattamento differenziato il risultato di un bilanciamento di interessi che il legislatore ha compiuto fra l'aspirazione dei conduttori dei suddetti immobili ad acquistare ad un valore inferiore a quello di mercato e le esigenze degli enti previdenziali di non svendere proprietà prestigiose.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 357 art. 3, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)