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Sez. U, Sentenza n. 12106 del 16/07/2012 (Rv. 623383 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Enti previdenziali pubblici - Dismissione del patrimonio - Conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale - Diritto di opzione - Immobili di pregio - Prezzo - Determinazione con d.m. - Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623383-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, l'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, conv. in legge n. 410 del 2001, nel riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto di detti beni al prezzo determinato dai commi 7 e 8 del medesimo articolo, pari al prezzo di mercato diminuito del trenta per cento, ed escludendo tale riduzione per gli immobili di pregio, rappresenta il risultato di un bilanciamento di interessi che il legislatore ha compiuto fra l'aspirazione dei conduttori dei suddetti immobili ad acquistare ad un valore inferiore a quello di mercato e le esigenze degli enti previdenziali di non svendere proprietà prestigiose; ne consegue che il decreto con cui il Ministro dell'economia individua gli immobili di pregio presenta un contenuto di discrezionalità pubblicistica, a fronte del quale i conduttori delle unità interessate vantano un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)