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Sez. 2 - , Ordinanza n. 37612 del 30/11/2021 (Rv. 662979 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Obbligazione contratta da un coniuge nell'interesse della famiglia - Qualità di debitore solidale dell'altro coniuge - Esclusione - Rilevanza a questi fini del regime patrimoniale prescelto - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662979-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 190, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)