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Sez. 3, Sentenza n. 3471 del 15/02/2007 (Rv. 595336 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Obbligazione contratta da un coniuge nell'interesse della famiglia - Qualità di debitore solidale dell'altro coniuge - Esclusione - Rilevanza a questi fini del regime patrimoniale prescelto - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595336-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 190, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)