Sez. 4, Sentenza n. 1284 del 19/06/1968 Ud. (dep. 12/11/1968) Rv. 109455 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE -CAUSA ESTINTIVA DEL REATO INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE DEPENALIZZANTE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE -CAUSA ESTINTIVA DEL REATO INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE DEPENALIZZANTE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Il giudice penale e tenuto a dichiarare l'improcedibilita dell'Azione penale per avvenuta Estinzione della contravvenzione al codice della strada quando la causa estintiva sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1967, n 317, che ha depenalizzato le suddette contravvenzioni. (fattispecie in tema di prescrizione della contravvenzione stradale). (Conf. 108736, 108735, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)