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Sez. 4, Sentenza n. 163 del 13/01/1968 Ud. (dep. 15/07/1968) Rv. 108736 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE -CONTRAVVENZIONE ESTINTA PER AMNISTIA O PER PRESCRIZIONE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - OBBLIGO DI DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1968-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108736-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE -CONTRAVVENZIONE ESTINTA PER AMNISTIA O PER PRESCRIZIONE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - OBBLIGO DI DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO.*

Nella ipotesi di una contravvenzione stradale, che, ai sensi della legge 3 maggio 1967, n.317, costituisce non piu reato ma illecito amministrativo, il giudice - qualora anteriormente alla entrata in vigore della legge sia gia intervenuta una causa di Estinzione del reato (amnistia o prescrizione) - deve dichiarare l'improcedibilita dell'Azione penale per l'avvenuta Estinzione del reato. Questa pronuncia infatti, e piu favorevole all'imputato, in quanto chiude il giudizio sulla imputazione, mentre la dichiarazione che il fatto non e piu preveduto dalla legge come reato importerebbe l'ulteriore corso davanti al prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa. (V.108218, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)