Sez. 4, Sentenza n. 163 del 13/01/1968 Ud. (dep. 15/07/1968) Rv. 108736 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE -CONTRAVVENZIONE ESTINTA PER AMNISTIA O PER PRESCRIZIONE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - OBBLIGO DI DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE -CONTRAVVENZIONE ESTINTA PER AMNISTIA O PER PRESCRIZIONE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - OBBLIGO DI DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO.*
Nella ipotesi di una contravvenzione stradale, che, ai sensi della legge 3 maggio 1967, n.317, costituisce non piu reato ma illecito amministrativo, il giudice - qualora anteriormente alla entrata in vigore della legge sia gia intervenuta una causa di Estinzione del reato (amnistia o prescrizione) - deve dichiarare l'improcedibilita dell'Azione penale per l'avvenuta Estinzione del reato. Questa pronuncia infatti, e piu favorevole all'imputato, in quanto chiude il giudizio sulla imputazione, mentre la dichiarazione che il fatto non e piu preveduto dalla legge come reato importerebbe l'ulteriore corso davanti al prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa. (V.108218, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)