Sez. 4, Sentenza n. 534 del 19/02/1999 Cc. (dep. 18/03/1999) Rv. 212990 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Sentenza di patteggiamento - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
La riabilitazione non opera quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, perché l'eliminazione di ogni effetto penale, che ad essa consegue, è in tutto equivalente a quella conseguente all'estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)