Sez. 1, Sentenza n. 41314 del 27/10/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 236014 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - RIABILITAZIONE | Riabilitazione da sentenza di applicazione della pena su richiesta - Competenza del Tribunale di sorveglianza - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - RIABILITAZIONE
In tema di riabilitazione, la competenza a provvedere sulla relativa istanza appartiene al Tribunale di sorveglianza anche nel caso in cui sia stata pronunziata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo la pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. equiparata a una sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 11/06/2004 num. 145 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)