Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 10/04/2000 (Rv. 535501 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Nozione - Attività svolta dal rappresentante - Perseguimento di interessi propri ed incompatibili con quelli del rappresentato - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI
Perché sussista un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato rilevante quale causa di annullamento del contratto concluso dal primo, è necessario che il rappresentante persegua interessi propri suoi personali (od anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, così che, all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sè medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato. Non costituiscono, pertanto, causa di annullamento per conflitto di interessi ex art. 1394 cod. civ. né la mera convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato, né l'uso malaccorto che il rappresentante faccia del suo potere, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)