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Sez. 2, Sentenza n. 1498 del 16/02/1994 (Rv. 485332 - 01)

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Conflitto d'interessi | Nozione - Convergenza d'interessi o uso malaccorto del potere di rappresentanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485332-01

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Conflitto d'interessi

Perché sussista un conflitto di interessi fra rappresentate e rappresentando che possa essere influente quale causa di annullamento del contratto concluso dal primo, è necessario che il rappresentante persegua interessi propri sui personali od anche di terzi inconciliabili con quelli del rappresentando, in modo che all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sè medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato. Non costituiscono, pertanto, causa di annullamento per conflitto di interessi né la mera convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato, né l'uso malaccorto che il rappresentante faccia del potere, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità (nella specie, si è escluso il suddetto conflitto di interessi nella vendita di un appartamento conclusa dal rappresentante del venditore a prezzo incongruo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)