Sez. 5, Sentenza n. 17048 del 26/07/2006 (Rv. 593468 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Immobile non iscritto in catasto - Richiesta di avvalersi del criterio automatico di valutazione, con attribuzione di rendita - Valore risultante inferiore a quello tabellare - Liquidazione della maggiore imposta corrispondente alla differenza - Termine di decadenza - Biennale - Natura dell'imposta - Complementare.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia chiesto, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in relazione ad un fabbricato non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del criterio automatico di valutazione, e l'imposta sia stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione di successione, qualora tale valore risulti inferiore a cento volte la rendita attribuita e debitamente aggiornata, l'ufficio del registro liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, che ha pertanto natura complementare, nel termine di decadenza di cui al comma 3 del precedente art. 27, vale a dire nel termine di due anni dalla notificazione della liquidazione effettuata in base alla dichiarazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27 com. 3, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)