Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 10/03/1999 (Rv. 523995 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Contribuente - Opzione, nel vigore del d.P.R. n. 637/72, per la cosiddetta valutazione automatica degli immobili caduti in successione - Riscontro di un valore "tabellare" superiore al valore indicato nella dichiarazione - Differenza di imposta - Liquidazione - Termine.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, qualora il contribuente abbia optato - nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 - per la cosiddetta valutazione automatica degli immobili caduti in successione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del citato decreto, l'eventuale differenza di imposta liquidata dall'Ufficio del Registro a carico del contribuente medesimo (nel caso in cui il valore "tabellare", risultante dalla moltiplicazione delle rendite catastali per i coefficienti stabiliti dalla legge, sia risultato superiore a quello indicato nella dichiarazione di successione) ha natura di imposta "complementare" e la sua liquidazione deve essere effettuata entro il termine stabilito a pena di decadenza dal terzo comma del citato art. 26.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)