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Sez. L, Sentenza n. 2385 del 06/03/1987 (Rv. 451564 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INDENNITÀ GODUTE IN PRECEDENZA IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE MANSIONI STESSE - RIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO - INDENNITÀ CORRISPETTIVA DI PARTICOLARI MODALITÀ DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA - GARANZIE DELL'IRRIDUCIBILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451564-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INDENNITÀ GODUTE IN PRECEDENZA IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE MANSIONI STESSE - RIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO - INDENNITÀ CORRISPETTIVA DI PARTICOLARI MODALITÀ DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA - GARANZIE DELL'IRRIDUCIBILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 2103 cod. civ. il lavoratore può essere legittimamente assegnato a mansioni diverse da quelle svolte per ultime, a condizione che fra le une e le altre vi sia equivalenza per quanto concerne il contenuto di professionalità ed il mutamento non comporti minorazione del livello retributivo ricollegabile a siffatto contenuto. Pertanto, se nell'Esercizio delle precedenti mansioni il lavoratore fruiva di speciali indennità in considerazione della qualità delle mansioni stesse - per la loro particolare difficoltà o complessività o per le specifiche conoscenze tecniche implicate - essi fanno parte della retribuzione non riducibile per effetto dell'Esercizio dello jus variandi e devono essere conservate a titolo di assegno ad personam in quanto attinenti al valore economico della professionalità raggiunta. (Conf 5715/84, mass n 437398).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)