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Sez. L, Sentenza n. 5715 del 12/11/1984 (Rv. 437398 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INDENNITÀ GODUTE IN PRECEDENZA IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE MANSIONI STESSE - RIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO - INDENNITÀ CORRISPETTIVA DI PARTICOLARI MODALITÀ DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA - GARANZIE DELL'IRRIDUCIBILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437398-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INDENNITÀ GODUTE IN PRECEDENZA IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE MANSIONI STESSE - RIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO - INDENNITÀ CORRISPETTIVA DI PARTICOLARI MODALITÀ DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA - GARANZIE DELL'IRRIDUCIBILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 2103 cod. civ. il lavoratore può essere legittimamente assegnato a mansioni diverse da quelle svolte per ultime, a condizione che fra le une e le altre vi sia equivalenza per quanto concerne il contenuto di professionalità ed il mutamento non comporti minorazione del livello retributivo ricollegabile a siffatto contenuto. Pertanto, se nell'Esercizio delle precedenti mansioni il lavoratore fruiva di speciali indennità in considerazione della qualità delle mansioni stesse - per la loro particolare difficoltà o complessività o per le specifiche conoscenze tecniche implicate - essi fanno parte della retribuzione non riducibile per effetto dell'Esercizio dello jus variandi e devono essere conservate a titolo di assegno ad personam in quanto attinenti al valore economico della professionalità raggiunta. Per contro, qualora dette indennità costituiscano corrispettivo soltanto di particolari modalità della prestazione lavorativa propria delle mansioni di provenienza, rimangono fuori della garanzia di irriducibilità apprestata dalla menzionata norma, in quanto non si correlano alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore, e la loro perdita, per effetto della assegnazione a nuove, ma equivalenti, mansioni non determina illegittimità del disposto mutamento. (V 3210/82, mass n 421152; (V 161/81, mass n 410600; (V 1026/80, mass n 404484; (Conf 3671/83, mass n 428567).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)