Sez. 3, Sentenza n. 26923 del 03/04/2001 Ud. (dep. 04/07/2001) Rv. 219627 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Equipollenza alla autorizzazione regionale - Ammissibilità - Prescrizioni ivi contenute o richiamate - Violazione - Reato di cui all'art. 51, comma 4 d.lgs. n. 22/1997 - Configurabilità - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di smaltimento dei rifiuti, qualora l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 si configuri come un equipollente dell'autorizzazione regionale, la violazione delle prescrizioni ivi contenute o richiamate integra il reato di cui all'art. 51, comma 4 del d. lgs. N. 22/1997, in quanto la voluntas legis è quella di sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche da parte dell'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti, tanto in via ordinaria quanto attraverso l'esercizio del potere sindacale extra ordinem. (In applicazione del principio, la corte ha escluso che la disciplina prevista dal regolamento di integrazione sullo smaltimento dei rifiuti, adottato dal comitato interministeriale il 27 luglio 1984, potesse integrare la norma penale dell'art. 51, comma 4, d.lgs. n. 22/1997, in quanto non richiamata dalla ordinanza sindacale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 4, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)