Sez. 3, Sentenza n. 4398 del 03/03/2000 Ud. (dep. 10/04/2000) Rv. 216150 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Trasporto - Disciplina di cui al D.P.R. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al D.Lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità - Autorizzazione - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il trasporto dei rifiuti, quale possibile fase delle attività di gestione, deve essere autorizzato dalla autorità competente (la Regione o, su delega, la Provincia), da chiunque posto in essere e sottostare alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione anche secondo il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, come risulta dall'art. 51, commi 1-2-3.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)