Sez. 3, Sentenza n. 48406 del 16/11/2004 Ud. (dep. 16/12/2004) Rv. 230337 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Prevenzione per attività a rischio - Sottoposizione a vaccini del lavoratore addetto ad attività a rischio - Violazione dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla messa a disposizione dei vaccini - Reato di cui all'art. 86 comma secondo lett. s) D.Lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Il datore di lavoro che, senza aver predisposto i necessari incombenti sanitari con accollo dei costi, modifica le mansioni dei dipendenti, imponendo lo svolgimento delle stesse con ordine di servizio, viola l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori addetti alle attività a rischio i vaccini idonei a renderli immuni all'agente biologico presente nelle lavorazioni e risponde quindi della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 86 comma secondo lett. a) e 89, comma secondo lett. a), D.lgs n. 626 del 1994.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 86 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)