Sez. 4, Sentenza n. 7663 del 16/12/2004 Ud. (dep. 01/03/2005) Rv. 230823 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Direttore sanitario di azienda ospedaliera - Competenze - Tutela dei lavoratori - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Il Direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, tra le cui competenze è compresa l'allocazione delle risorse umane e di quelle tecnico-strumentali, dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari: a lui spettano quindi poteri e doveri di vigilanza ed organizzazione tecnico-sanitaria, ivi compresi quelli relativi alla tutela dei lavoratori che svolgono la propria attività nei luoghi della struttura aziendale, anche con riguardo alle condizioni di salute del lavoratore che venga destinato ad uno specifico incarico per rapporto alle mansioni in concreto esercitate. (Nella fattispecie la Corte, in aderenza al principio, ha ritenuto sussistere la responsabilità, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 626 del 1994, del direttore sanitario in ordine alla omessa predisposizione dei necessari controlli medici circa l'idoneità di un infermiere - colpito da un infortunio alla schiena mentre sollevava un paziente - a svolgere le concrete mansioni cui il lavoratore era destinato).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Legge 19/09/1994 num. 626 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)