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Sez. L, Sentenza n. 12467 del 04/12/1995 (Rv. 494920 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INADEMPIMENTO | Azione di adempimento - Legittimazione attiva - Spettanza alla rappresentanza sindacale aziendale sulla sua collegialità - Applicazione analogica dell'art. 2266, primo comma, cod. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494920-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INADEMPIMENTO

La legittimazione ad agire in giudizio per l'adempimento della disciplina collettiva spetta alla rappresentanza sindacale aziendale nella sua collegialità e non anche a ciascuno dei suoi componenti; la R.S.A., infatti, non è un'associazione alla quale si possa applicare la disposizione di cui all'art. 36 cod. civ. - mancando il requisito della pluralità di persone che, secondo un proprio statuto, perseguono autonome e proprie finalità - ma costituisce invece, un organo del sindacato munito di poteri di rappresentanza collegiale, al quale, pertanto, non può applicarsi analogicamente la disposizione di cui al primo comma dell'art. 2266 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2266, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)