Sez. L, Sentenza n. 2857 del 14/02/2004 (Rv. 570123 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Condotta dell'imprenditore - Conduzione di trattative sindacali "in forma congiunta" secondo la volontà espressa dalle organizzazioni nazionali - Rifiuto della richiesta di trattative "a tavoli separati" formulata da alcune r.s.a. - Comportamento antisindacale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
L'art. 28 dello Statuto dei lavoratori è finalizzato a garantire le prerogative del sindacato nelle ipotesi di conflittualità fra collettività dei lavoratori (o dei loro rappresentanti sindacali) e l'imprenditore, non potendo invece la norma statutaria incidere sulla libertà organizzativa di quest'ultimo a seguito di pretese degli organismi sindacali scaturenti da una conflittualità sorta all'interno degli stessi organismi; pertanto, non concretizza una condotta antisindacale il comportamento dell'imprenditore che - in adesione alla volontà delle maggiori organizzazioni sindacali di settore, comprese quelle di appartenenza delle r.s.a. - intenda condurre le trattative con queste ultime, su questioni attinenti alla contrattazione collettiva, "in forma congiunta", rifiutando la richiesta di alcune di esse di essere sentite, invece, "a tavoli separati".
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)