Sez. 1, Sentenza n. 5806 del 07/12/1978 (Rv. 395626 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - COMPROPRIETA INDIVISA DEL SUOLO - CONTRATTO DIRETTO AL CONSEGUIMENTO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DI SINGOLI APPARTAMENTI DI UN COSTRUENDO EDIFICIO CONDOMINIALE - NATURA - ATTO DI DIVISIONE DEL FUTURO FABBRICATO OVVERO NEGOZIO DI RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM DIRETTO ALLA COSTITUZIONE DI RECIPROCI DIRITTI DI SUPERFICI - IMPOSTE RISPETTIVAMENTE APPLICABILI - QUALIFICAZIONE DELLA NATURA DEL PREDETTO CONTRATTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - COMPROPRIETA INDIVISA DEL SUOLO - CONTRATTO DIRETTO AL CONSEGUIMENTO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DI SINGOLI APPARTAMENTI DI UN COSTRUENDO EDIFICIO CONDOMINIALE - NATURA - ATTO DI DIVISIONE DEL FUTURO FABBRICATO OVVERO NEGOZIO DI RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM DIRETTO ALLA COSTITUZIONE DI RECIPROCI DIRITTI DI SUPERFICI - IMPOSTE RISPETTIVAMENTE APPLICABILI - QUALIFICAZIONE DELLA NATURA DEL PREDETTO CONTRATTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
I comproprietari pro indiviso del suolo, per conseguire la proprieta esclusiva di singoli appartamenti di un costruendo edificio condominiale, possono stipulare o un atto di divisione del futuro fabbricato, ovvero un negozio di reciproca concessione ad aedificandum, diretto alla Costituzione di reciproci diritti di superficie; ed, agli effetti dell'imposta di registro, l'atto relativo soggiace, nella prima ipotesi, all'imposta graduale di cui all'art 79 tabella allegato a al RD 30 dicembre 1923 n 3269, e, nella seconda, all'imposta proporzionale di cui all'art 1 della stessa tariffa. Spetta al giudice del merito di determinare, in relazione alla concreta fattispecie, quale delle due ipotesi anzidette si sia in fatto realizzata, tenendo conto che, poiche la concessione reciproca di diritti di superficie, comporta l'acquisto, a costruzione ultimata, della proprieta superficiaria e non di quella assoluta dei singoli appartamenti, e non e, quindi, rispondente all'intento pratico comunemente perseguito dalle parti, essa deve risultare chiaramente attraverso l'indagine ermeneutica sul contratto, il quale, in caso contrario, va qualificato come divisione. (V 3357/76, mass n 382150).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)