Sez. 1, Sentenza n. 1621 del 11/03/1980 (Rv. 405211 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - COMPROPRIETA DI AREA EDIFICATORIA - COSTRUZIONE FUTURA DI FABBRICATO CONDOMINIALE - DETERMINAZIONE CONCRETA DELLE PORZIONI DESTINATE AD ESSERE OGGETTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - CONFIGURABILITA - ATTO DI DIVISIONE DI COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLE PREDETTE IPOTESI - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - COMPROPRIETA DI AREA EDIFICATORIA - COSTRUZIONE FUTURA DI FABBRICATO CONDOMINIALE - DETERMINAZIONE CONCRETA DELLE PORZIONI DESTINATE AD ESSERE OGGETTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - CONFIGURABILITA - ATTO DI DIVISIONE DI COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLE PREDETTE IPOTESI - CRITERI.*
Il contratto, con il quale i comproprietari di un'area edificatoria, acquistata pro indiviso, stabiliscano di costruirvi un fabbricato condominiale, ai sensi ed agli effetti dell'art 1117 cod civ, determinando dettagliatamente le porzioni concrete di tale edificio destinate ad essere di proprieta esclusiva di ciascuno, si da non rendere necessari ulteriori Atti traslativi o dichiarativi, non integra necessariamente una reciproca concessione ad aedificandum, e, cioe, una reciproca Costituzione di diritti di superficie, sottoposta all'imposta proporzionale di registro di cui all'art 1 della tariffa allegato a al RD 30 dicembre 1923 n 3269, ma puo configurare anche un atto di divisione di cosa futura, soggetto all'imposta graduale di registro di cui all'art 79 della stessa tariffa, ove rivolto a conseguire l'attribuzione automatica della proprieta singola delle diverse porzioni del fabbricato, senza far ricorso allo istituto della superficie. L'indagine diretta a stabilire la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi, demandata al giudice del merito, deve tener conto che la concessione reciproca di diritti di superficie comporta l'acquisto, a costruzione ultimata, della proprieta superficiaria, non di quella assoluta dei singoli appartamenti, e che, quindi, non corrispondendo all'intento pratico comunemente perseguito dalle parti, deve risultare chiaramente attraverso l'interpretazione del contratto, il quale, in caso contrario, va qualificato come divisione. (V 5806/78, mass n 395626; (V 3357/76, mass n 382150).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)