Sez. L, Sentenza n. 14775 del 18/06/2010 (Rv. 614126 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Svolgimento di mansioni superiori - Diritto al compenso - Sussistenza - Determinazione - Art. 52, quinto comma d.lgs. n. 165/2001 - Limitazioni - Esclusione - Ragioni - Applicabilità all'impiego pubblico dell'art. 36 Cost.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 15, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)