Sez. L, Sentenza n. 9646 del 13/06/2012 (Rv. 622799 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA | Natura retributiva - Commisurazione all'ultima retribuzione percepita - Per l'esercizio di mansioni superiori alla qualifica - Fondamento - Condizioni - Conseguenze in caso di prolungata reggenza di un posto dirigenziale.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA
L'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur realizzando una funzione previdenziale, ha natura retributiva e, alla luce del principio di proporzionalità sancito dall'art. 36 Cost., deve essere commisurata all'ultima retribuzione anche se percepita per lo svolgimento di mansioni superiori, purché queste ultime siano esercitate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, con pienezza di poteri e responsabilità. Ne consegue che, ove sia stata conferita la reggenza per un posto di dirigente con attribuzione del relativo trattamento economico e tali mansioni siano state effettivamente esercitate per lungo tempo (tre anni), ai fini del contributo dell'indennità di buonuscita del dipendente, che, nel frattempo, abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo, si deve considerare, quale ultimo trattamento economico percepito, quello corrisposto per l'incarico svolto a titolo di reggenza.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)